16 Aprile 2020
Coronavirus e “Fase 2”: ANAC chiede misure specifiche
Prevedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l’affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive (la cosiddetta “fase 2”). È quanto suggerisce l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con una nuova segnalazione inviata a Governo e Parlamento.
La richiesta di una norma specifica è dovuta al rischio che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore degli appalti pubblici, in considerazione delle sue specificità. Nel documento si richiama l’attenzione sulle peculiarità delle procedure di gara e sulla loro rilevanza per l’economia del Paese, suggerendo quindi la previsione di specifiche misure volte a contemperare le contrapposte esigenze di agevolare l’adempimento delle attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, in vigenza delle misure restrittive anticontagio, e favorire la celere ripresa delle attività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata delle attività produttive.
La recente proroga – contenuta nel decreto “Liquidità” (DL 23/2020) – del periodo di sospensione dei termini dal 15 aprile al 15 maggio, inizialmente previsto nel decreto-legge n. 18/2020, ad avviso dell’Autorità potrebbe comportare infatti una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese quelle d’urgenza indette dagli enti del Sistema sanitario nazionale. La formulazione del comma 1 dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020 (riferita a tutti i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio) non consente, in sede interpretativa, di eccettuare dall’ambito applicativo della norma le procedure di gara né rimettere tale valutazione alle singole stazioni appaltanti (in ragione di criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, avendo riguardo alle finalità e alle caratteristiche tecniche dell’affidamento).
Per scongiurare il blocco degli appalti, l’Anac ha già fornito prime indicazioni con la delibera n. 312, con l’intento di garantire comportamenti omogenei ed uniformi nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. Nella delibera è evidenziata la possibilità per le stazioni appaltanti, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano e previa adozione di idonee garanzie, di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, senza dover applicare la sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti.
Di qui la richiesta di un intervento al Legislatore, così da assicurare una “copertura” anche dal punto di vista normativo.