21 Maggio 2020
Contagio da Covid in cantiere: il chiarimento dell’INAIL
Esclusa la responsabilità penale e civile dell’impresa in caso di contagio sul luogo di lavoro se sono stati rispettati protocolli di sicurezza e linee guida. Lo ha chiarito l’INAIL con la circolare n. 22 del 20 maggio, in cui si sottolinea che non esiste alcuna automatica correlazione tra contagio e responsabilità del datore di lavoro a meno non ci sia stata una violazione delle norme anti-contagio.
«La responsabilità del datore di lavoro – si legge nella circolare – è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario».
Già in precedenza l’Inail aveva ammesso che “la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”. Tuttavia per ANAEPA-Confartigianato Edilizia è indispensabile che il pronunciamento dell’Istituto sia inserito al più presto con una norma specifica in un prossimo provvedimento all’esame del Parlamento, onde evitare di lasciare spazio ad ulteriori perplessità ed incertezze.