17 Febbraio 2020
Bonus facciate: dalle Entrate l’elenco dei lavori ammessi
Dai balconi alle grondaie, dal cappotto termico agli impianti: la circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate ha individuato le tipologie di interventi che sono ammessi alla detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 senza un limite di spesa per il recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti. Possono fruire del cd. “bonus facciate” persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione spetta a condizione che gli edifici siano ubicati nelle zone urbanistiche A e B o assimilate dalla normativa regionale o comunale. Restano invece escluse le zone C o assimilate, cioè le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità e nelle zone D (e assimilate) destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
La guida spiega chiaramente la detrazione spetta per gli interventi:
– di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
– di recupero e restauro della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
– sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda però interventi effettuati sull’involucro esterno dell’edificio e non è ammessa quindi per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo pubblico. Devono, allora, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con «chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, ad eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli».
E’ possibile portare anche in detrazione le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione, le eventuali prestazioni professionali connesse all’intervento, i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, come le spese relative all’installazione dei ponteggi.
A differenza degli altri bonus casa, non sarà consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 14 febbraio 2020