28 Giugno 2018

Violazioni in materia di sicurezza, dal 1° luglio sanzioni più onerose

L’aumento delle sanzioni dell’1,9% per violazioni in materia di salute e sicurezza scatta per inadempimenti accertati successivamente alla data del 1° luglio 2018. Lo ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 314 del 22 giugno, in cui ha fornito le indicazioni operative per la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie previste dal d.lgs. n. 81/2008, comma 4-bis art. 4 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro).

L’incremento dell’1,9% andrà calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018. La circolare evidenzia che l’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Inoltre, viene ricordato che l’aumento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.

Il documento dell’Ispettorato del Lavoro contiene altresì un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018 che stabilisce, appunto, la rivalutazione delle sanzioni riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A titolo esemplificativo: un datore di lavoro che non aveva provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi, oppure non procede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione era soggetto ad arresto da tre a sei mesi o sanzione pecuniaria da 2.500 a 6.400 euro. A far data dal 1° luglio 2018, invece, (ferma restando, come sopra, la pena dell’arresto) la sanzione pecuniaria sarà da un minimo di 792,00 ad un massimo di 7.147,67,00 euro. Ugualmente il datore di lavoro che adotti un documento della sicurezza non corrispondente alle disposizioni previste dagli artt. 17, 28 e 29 del T.U. sarà tenuto a versare – in luogo delle originarie 2.000,00-4.000,00 euro – le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da un minimo di 2.333,65 ad un massimo di 4.467,30,00 euro.

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