22 Maggio 2018
Cessione del credito Ecobonus 2018: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Con la circolare 18 maggio 2018, n. 11 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni importanti indicazioni in merito all’ambito applicativo della cessione del credito (dal 50% all’85% delle spese sostenute) per gli interventi di risparmio energetico. La misura inizialmente era prevista per consentire ai cd. cittadini incapienti (no tax area fino ad 8 mila euro annui) di cedere ai fornitori che hanno effettuato i lavori, il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
Successivamente, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
La legge di bilancio 2018 ha, infine, previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che tale credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito. Solo i soggetti che si trovano nella no tax area possono cedere la detrazione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Ora l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.11 interviene sulla cessione del credito da parte di tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione (risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti), anche se non tenuti al versamento dell’imposta, chiarendo che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta a:
• fornitori che hanno effettuato l’intervento;
• altri soggetti privati, compresi gli organismi associativi, consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo;
• Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario);
• Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
Nella circolare delle Entrate, come previsto dalla norma, si ribadisce che il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.
Per quanto concerne gli “altri soggetti privati”, nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato, l’Agenzia sottolinea che devono intendersi soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Infine l’Agenzia interviene sul numero di cessioni per i lavori di risparmio energetico qualificato e per i cedenti incapienti, evidenziando che la cessione deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria, diversamente dalla norma che prevede che il primo cessionario abbia la “facoltà di successiva cessione del credito”.