16 Marzo 2018
Dall’ANAC la proposta di revisione del sistema di qualificazione imprese
L’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato la proposta di decreto attuativo dell’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, contenente la revisione delle categorie per il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici di valore superiore ai 150mila euro. Il testo passa ora al Ministero delle Infrastrutture per la definitiva formalizzazione. L’obiettivo dell’ANAC è introdurre elementi di miglioramento volti a superare le criticità riscontrate e a perseguire obiettivi di semplificazione delle procedure, di garanzia di affidabilità degli operatori economici e maggiore trasparenza.
Come ricorda l’ANAC, “l’articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 50 del 19/4/2016 prevede che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83 mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Anac”. L’attestazione è rilasciata previa verifica di tutti i requisiti da parte delle SOA, ma la procedura di attestazione si presenta tuttavia complessa richiedendo un’attività dispendiosa sia in termini di costi che di tempi.
Tra le principali proposte di modifica contenute nella proposta di decreto, si segnalano: la creazione da parte delle SOA di un sistema informatizzato di raccolta e di archiviazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio per l’attività di attestazione; l’eliminazione della tariffa minima e sostituzione della stessa con riferimento agli oneri sostenuti dalle mpmi,; la possibilità di scegliere i migliori anni (con un minimo di cinque) tra gli ultimi 10 per dimostrare il possesso dei requisiti; tempi certi (massimo 30 giorni) per il rilascio dei certificati lavori da parte dei committenti.
Per quanto concerne le categorie di opere generali, l’ANAC prevede:
– la suddivisione della categoria OG3 in OG3-A (strade, autostrade, ponti, viadotti, piste aeroportuali e relative opere complementari) e OG3-B (ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e relative opere complementari);
– la suddivisione della categoria OG6 in OG6-A (acquedotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e OG6-B (gasdotti e oleodotti);
– la soppressione della categoria OG11 (Impianti tecnologici) in considerazione delle criticità riscontrate in fase di applicazione della normativa specialistica sia per la strutturazione dei bandi di gara che per la dimostrazione dei requisiti ai fini della qualificazione.
Mentre per quanto concerne le categorie di opere specializzate, sono state previste:
– l’accorpamento delle categorie OS2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale) e OS2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario), sempre in ragione della carenza di un’esigenza reale che giustifichi la separazione di lavorazioni di fatto molto simili;
– la suddivisione della categoria OS6 in OS6-A (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) e OS6-B (allestimenti museali e di spazi espositivi);
– la soppressione della categoria OS17 (linee telefoniche ed impianti di telefonia) e l’annessione delle relative lavorazioni in parte alla categoria OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione) e in parte alla categoria OS19 (impianti di reti di telecomunicazione);
– la suddivisione della categoria OS24 in OS24-A (verde urbano) e OS24-B (aree verdi sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei BB.CC.).
La qualificazione resta obbligatoria per tutte le categorie generali, mentre non è obbligatoria per le categorie di opere specializzate OS6-A, OS7, OS15, OS16, OS19, OS22, OS23, OS26, OS29, OS31 e OS32.