02 Marzo 2018
CAM edilizia, i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente
Con il DM Ambiente 11 ottobre 2017 sono stati definiti i nuovi criteri ambientali minimi (CAM) Edilizia per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici pubblici e per la gestione dei cantieri. Le stazioni appaltanti devono tener presente tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel documento per il 100% del valore a base d’asta. Il documento è da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Decreto risponde alle modifiche apportate al Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) dal Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) e modifica il precedente DM 11 gennaio 2017.
In seguito a diverse segnalazioni di non corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto necessario pubblicare dei chiarimenti sotto forma di domanda e risposta (FAQ) in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono trovare risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri. Innanzitutto, richiamando l’art.34 comma 1 del codice appalti, precisa che i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. Ciò vuol dire che la stazione appaltante può scegliere la modalità con cui adempiere a tale dettato normativo. Per esempio può inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM, oppure prevederne di simili nel contenuto ma non esattamente uguali nel testo, fermo restando che la stazione appaltante può elaborarne di nuovi e/o più stringenti. I CAM per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale.
La stazione appaltante, inoltre, deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l’esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. In caso di lavori, facendo ad esempio riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di “un piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere” o di “un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere”, attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell’impresa.
Seguono infine domande specifiche su singoli criteri, quali: diagnosi energetica, prestazione energetica, materia recuperata o riciclata, sostanze pericolose, tramezzature e controsoffitti, pavimenti e rivestimenti, personale di cantiere.