08 Febbraio 2018
Ricostruzione terremoto: siglato accordo su DURC di congruità
Le associazioni datoriali della filiera delle costruzioni (ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ANCE, Legacoop, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Confimi Aniem e Confcooperative), sindacati, commissario di governo alla ricostruzione, oltre alle amministrazioni pubbliche interessate, hanno sottoscritto ieri il Protocollo sul Durc di congruità della manodopera nei lavori di ricostruzione post sisma 2016 nel Centro Italia
L’intesa ha lo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nei lavori di recupero e ricostruzione degli immobili pubblici e privati situati nelle aree colpite dal sisma e – al contempo – di salvaguardare le imprese regolari. Il DURC di congruità, a differenza del DURC online, è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti, e certifica la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata. L’incidenza della manodopera viene calcolata come il rapporto tra il costo della manodopera complessivamente impiegata e il costo dell’intervento. Il documento quindi attesta la regolarità delle imprese verificando la conformità del numero di maestranze in cantiere in rapporto al lavoro eseguito.
Secondo quanto indicato nell’accordo, il durc di congruità deve essere posseduto per gli appalti pubblici di qualsiasi importo e per gli interventi privati con un contributo pubblico superiore a 50mila euro. La verifica della congruità spetta alla Cassa edile che rilascia il relativo attestato entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di integrazione di documenti, scatta un secondo termine di altri 10 giorni.
L’accordo per essere operativo necessita tuttavia di ulteriori passaggi relativi alle procedure e alla definizione dei prezziari (che sono alla base del calcolo dell’indice di congruità) e dovrà essere recepito da un’apposita ordinanza del Commissario per la ricostruzione. E’ prevista altresì una fase di sperimentazione per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della suddetta ordinanza.