01 Dicembre 2017
Sisma bonus, i chiarimenti delle Entrate sulla detrazione
Con la risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni sulla detrazione per lavori antisismici (sismabonus) con riferimento all’ipotesi in cui su uno stesso immobile, oltre all’adozione di misure di messa in sicurezza, vengano realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché di riqualificazione energetica.
Come è noto, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche effettuati su abitazioni e su edifici adibiti ad attività produttive, ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) è prevista una detrazione d’imposta nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, Dl 63/2013).
Inoltre, qualora a seguito della realizzazione degli interventi antisismici si determini una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spetta nella misura maggiorata del 70%, in caso di diminuzione di una classe di rischio, o dell’80%, in caso di diminuzione di due classi di rischio (cosiddetto “sisma bonus potenziato”).
L’Agenzia chiarisce che la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 (o dell’80) per cento dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate. In ogni caso, sottolinea ancora l’Agenzia, è comunque possibile scegliere di avvalersi della detrazione “base” del 50%, da ripartire in dieci rate di pari importo.
Le Entrate specificano poi che anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche possa valere il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, etc.) e straordinaria necessarie al completamento dell’opera.
Infine relativamente al limite di spesa agevolabile nel caso di esecuzione su uno stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, l’Agenzia chiarisce che il limite di 96mila euro previsto dall’articolo 16-bis, Tuir, è unico in quanto riferito all’immobile. Ne consegue che per gli interventi di consolidamento antisismico per i quali è possibile usufruire del sisma bonus, anche potenziato (nella maggior misura del 70 o dell’80 per cento) non è possibile beneficiare di un autonomo limite di spesa, in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell’edificio, interventi su strutture opache e infissi e sostituzione impianti termici, per i quali l’istante potrà beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento.