04 Settembre 2017
Ecobonus condominio, dalle Entrate le modalità di cessione del credito
I condòmini che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. È questa la principale indicazione contenuta nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.165110/2017, che rende operative le modifiche introdotte dalla Manovra correttiva 2017 (articolo 4-bis del decreto legge 50/2017, convertito nella legge 96/2017).
Come è noto, la legge di bilancio 2017 ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Tali contribuenti possono cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.
Il Dl 50/2017 ha poi stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (con un reddito annuo inferiore a circa 8 mila euro) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Secondo ANAEPA, invece, tale facoltà dovrebbe essere estesa a tutti i soggetti e per tutti i lavori edili sui quali sono concesse detrazioni fiscali, incluso sismabons, per produrre un più forte effetto moltiplicatore sulla domanda interna.
Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
I condòmini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.