21 Giugno 2017
Massimo ribasso sotto i 2 milioni: necessari chiarimenti ANAC
Mercato dei piccoli appalti (quasi) fermi. E’ la conseguenza delle modifiche introdotte dal recente Correttivo della riforma appalti in materia di aggiudicazione nelle procedure negoziate sotto al milione di euro. Come è noto, il decreto Correttivo (Dlgs 56/2017), entrato in vigore lo scorso 20 maggio, ha portato da un milione a 2 milioni di euro la soglia al di sotto della quale le Stazioni Appaltanti possono affidare i lavori col criterio del massimo ribasso, proprio allo scopo di accelerare le gare più piccole. Tale criterio può però essere utilizzato, come indicato dall’art. 95, comma 4, lettera a) del decreto, solo quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo. L’Amministrazione inoltre, potrà utilizzare l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso anomala con metodo antiturbativa.
Stando ad un’interpretazione letterale della norma, l’aumento dell’importo (da 1 milione a 2 milioni) per procedere all’affidamento con il criterio del massimo ribasso vale solo per le stazioni appaltanti che decidono di affidare gli appalti con gare ovvero procedure ordinarie (procedure aperte e ristrette), con pubblicazione di un bando. Quindi per lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro le stazioni appaltanti, in caso di procedura negoziata, non possono ricorrere al massimo ribasso ma devono utilizzare necessariamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Prima dell’entrata in vigore del Decreto correttivo, invece, il massimo ribasso era consentito fino a 1 milione di euro e le Stazioni Appaltanti potevano scegliere liberamente tra procedura negoziata o procedure ordinarie. Dunque quella che doveva essere una misura per incoraggiare la partecipazione delle piccole imprese, rischia d avere ripercussioni proprio sui piccoli lavori.
Intanto nell’attesa di chiarimenti, molte Amministrazioni, nell’incertezza sulla corretta applicazione delle nuove regole, hanno deciso di sospendere le gare. Per dirimere i dubbi interpretativi nati dalla modifica introdotta dal Correttivo, il Mit ha chiesto all’Anac di chiarire se «sia possibile utilizzare il criterio del massimo ribasso, con facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero se tale possibilità, a seguito del correttivo, sia subordinata al ricorso alle procedure ordinarie, e, in tal caso, cosa si intenda per “procedure ordinarie”».
Nel frattempo il Mit ha fornito in una nota la propria interpretazione della norma che farebbe salva la possibilità di aggiudicare al massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale anche nel procedure negoziate fino a due milioni di euro, “fermo restando l’obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo”. Nella nota si sottolinea che l’intenzione «del legislatore» era quella di semplificare l’assegnazione delle piccole gare, consentendo «l’utilizzo del minor prezzo con contestuale possibilità di utilizzo del metodo anti turbativa, fino alla soglia di due milioni di euro, innalzando, in tal modo, quella originariamente prevista fino a un milione di euro».