05 Settembre 2016

Inps: riduzione contributiva edilizia 2016

Anche per il 2016 è stata confermata dall’INPS la riduzione contributiva riservata al settore dell’edilizia. Come riportato nel messaggio n. 3358 dell’Istituto, le imprese edili a partire dal 1° settembre potranno presentare le istanze per accedere allo sgravio pari all’11,50%, invariato rispetto al 2015.

L’articolo 29 del decreto legge n. 244/1995 (convertito con legge 8 agosto 1995 n. 341 e smi), prevede infatti che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia.

La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio – e sino all’adozione del decreto – si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio. Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.

L’INPS ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

La riduzione è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016. Le istanze finalizzate all’applicazione dello sgravio relativamente all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

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