13 Maggio 2016
Primo via libera alla legge sul consumo del suolo
La Camera ha approvato il disegno di legge sul contenimento del consumo del suolo che passa ora all’esame del Senato. Il disegno di legge sancisce che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.
Il provvedimento in particolare prevede all’articolo 4 l’individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, nonché prevedendo la possibilità di interventi sostitutivi per garantire il completamento della procedura medesima.
L’articolo 5 stabilisce che il Governo adotti, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale.
Viene infine prevista una disciplina transitoria volta a regolare il periodo di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, e comunque non oltre il termine di tre anni.
In base a tale disciplina, non è consentito il consumo di suolo fatta eccezione per:
– i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ossia nei programmi triennali dei lavori pubblici;
– e le opere prioritarie elencate nell’Allegato al Documento di economia e finanza.
Sono fatti comunque salvi:
– i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato;
– gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.
Restano inoltre fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge.
La medesima disposizione precisa che, decorso inutilmente il termine di tre anni, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.