11 Maggio 2016

Chiarimenti dell’Agenzia Entrate su detrazioni del 65% e 50%

Con la circolare n. 18 del 6 maggio us. l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore, fornendo chiarimenti anche sulle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio. In particolare, un quesito posto riguarda l’applicabilità della detrazione del 65% per il risparmio energetico degli edifici anche alle spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini.

L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede infatti che, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici, nei condomini è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda.

Nella circolare l’Agenzia ha chiarito che le spese relative ai contabilizzatori di calore possono beneficiare della detrazione del 65% se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Nel caso in cui, invece, i dispositivi sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale o in caso di caldaie non a condensazione, le spese saranno detraibili nella misura del 50% (36% dal 2017), prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’agenzia affronta, inoltre, la questione del trasferimento della detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia in caso di decesso del comodatario. In particolare, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se le quote residue della detrazione del 50%, relative alle spese per i lavori di ripristino sostenute dal padre deceduto (comodatario del bene), possano essere portate in detrazione dal figlio anche se era già proprietario dell’immobile in questione. Sul punto, la circolare precisa che, pur non rientrando l’immobile nell’asse ereditario, il figlio può comunque fruire delle quote restanti della detrazione, in quanto, oltre ad essere erede del defunto, ha il titolo giuridico che gli consente di beneficiare della detrazione.

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