04 Marzo 2016
Nuovo Codice Appalti: prime valutazioni di ANAEPA-Confartigianato
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri in esame preliminare il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, il decreto legislativo unico che recepisce le direttive europee sugli appalti e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo l’approvazione della delega da parte del Parlamento del 14 gennaio scorso. Non è previsto come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
In attesa di conoscere nel dettaglio le disposizioni del decreto varato dal Governo, il Presidente ANAEPA Confartigianato Edilizia Arnaldo Redaelli dà un giudizio parzialmente positivo alla riforma: “Abbiamo l’occasione per cambiare passo e valorizzare il ruolo delle piccole imprese nel mercato degli appalti pubblici, a condizione che la normativa di minuta attuazione sia coerente con i principi della legge delega che ritroviamo nel decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri”.
“Il testo – sottolinea Redaelli – recepisce le sollecitazioni della Confederazione per attuare, finalmente, il principio “Think Small First” (“Pensare innanzitutto al piccolo”) dello Small Business Act”. In particolare, il Presidente Redaelli segnala una serie di aspetti previsti nell’attuazione della delega: l’obbligo, da parte della stazione appaltante, del pagamento diretto dei subappaltatori alle microimprese e in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o su richiesta del subappaltatore; la suddivisione in lotti di lavorazione o prestazionali per garantire alle micro e piccole imprese l’effettiva possibilità di partecipare agli appalti; la restituzione alle imprese della libertà di scelta del contratto da applicare; misure premiali per i concessionari che coinvolgano le Pmi negli appalti; l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento; la possibilità di ricorso generalizzato al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’esclusione del ricorso al solo criterio del massimo ribasso per le gare ad alta intensità di manodopera; la riduzione degli oneri documentali a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione; per il subappalto l’eliminazione dell’obbligo di nominare la terna nel sottosoglia.
Nel testo vi sono tuttavia alcune forti criticità: secondo il Presidente Redaelli, occorrerà intervenire su una consistente riduzione delle tariffe di attestazione rilasciate dalle SOA, dal momento che non verrà innalzata la soglia di 150.000 euro. Il mancato aumento della soglia per gli appalti SOA, che nei testi della scorsa settimana era stato indicato in 1 milione di euro, è stato infatti ricondotto al livello attestato sulla vecchia soglia. Senza una robusta riduzione delle tariffe, “rimarrà come il segno di una occasione mancata per favorire le micro e piccole imprese nella partecipazione agli appalti”.
Infine, segnala il Presidente di ANAEPA, il decreto legislativo approvato dal Governo tradisce la chiarezza del principio, contenuto nella legge delega, di privilegiare le imprese a Km zero puntando sulle aziende di prossimità rispetto al luogo di esecuzione. La misura appare contenuta in modo sfumato nel nuovo art. 95 sui criteri di aggiudicazione al comma 13, con il limite dell’eccessiva discrezionalità che viene concessa alla Stazione Appaltante: “Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione”.
Il testo del Dlgs dovrà ora essere trasmesso al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che dovranno esprimere il loro parere entro 20 giorni dalla data di trasmissione; contestualmente il testo sarà inviato alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni.