02 Febbraio 2016
Legge Green Economy: le novità per l’edilizia
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio, la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Il provvedimento, che entra in vigore oggi 2 febbraio, introduce misure in materia di difesa del suolo e sviluppo sostenibile che toccano da vicino anche il comparto dell’edilizia: dalle modifiche “green” del Codice dei Contratti al fondo per la demolizione di immobili abusivi, dagli incentivi per le imprese che effettuano interventi di bonifica dell’amianto alle risorse per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico.
Nel dettaglio, l’articolo 16 comma 1 interviene sul Codice dei contratti pubblici (articolo 75, comma 7 del D.lgs. n. 163 del 2006) riducendo nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia del 30% (normalmente il 2%) per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Se invece in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 sarà ridotto del 20 per cento.
Un’altra novità, all’art. 16, comma 2, riguarda la modifica all’articolo 83 del Codice appalti e i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali viene inserita la considerazione dei consumi di energia e risorse naturali, delle emissioni inquinanti e dei costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse naturali.
All’articolo 23 comma 1 della legge è stabilito che le amministrazioni pubbliche prevedono, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 (classificazione acustica delle unità immobiliari) e dalla norma UNI 11532:2014 (Caratteristiche Acustiche Interne di Ambienti Confinanti).
E’ prevista inoltre l’istituzione di un credito d’imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive (art. 56): il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese sostenute per un importo unitario di almeno 20.000 euro e beneficia di un limite complessivo di spesa pari a 5,667 milioni di euro per ciascun anno.
Infine, viene stabilita la creazione di un Fondo (art. 52) per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato, pari a 10 milioni di euro per il 2016. Per accedere a tali risorse i Comuni dovranno presentare al Ministero dell’Ambiente apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l’elenco dettagliato dei relativi costi, l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio.
E’ altresì istituito con l’articolo 55 un Fondo presso il Ministero dell’Ambiente – dotato di 100 milioni di euro assegnati dal CIPE – per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico, il cui funzionamento sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.