04 Giugno 2015
Categorie specialistiche, ancora in vigore le disposizioni transitorie
Restano ancora valide le norme transitorie previste dal decreto legge 47/2014 in materia di categorie specialistiche, nonostante la scadenza del 27 maggio scorso. L’art. 12, comma 5 della legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del Dl, come è noto, aveva fissato il termine di 12 mesi per l’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 109, comma 2, e 107 comma 2 del Regolamento al Codice degli Appalti. Tale termine, tuttavia, è da considerarsi ordinatorio e non perentorio: all’ultimo periodo del comma si stabilisce infatti che “alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive (…) cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4”. In altri termini, solo quando verranno emanate dette norme sostitutive, perderanno efficacia quelle in vigore. Si viene così ad evitare un vuoto normativo, che produrrebbe incertezze e disagi agli operatori, con pesanti ricadute sul mercato dei lavori pubblici.
Nel frattempo, è stato approvato ieri dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato il disegno di legge delega per la riforma degli appalti ed è molto probabile che il Ministero, che sta lavorando sul recepimento delle Direttive appalti, alla revisione del Codice ed al relativo Regolamento, possa definire la materia in tale contesto, senza l’emanazione di alcun decreto di proroga.
Ricordiamo che la questione sulle categorie specialistiche è nata a seguito della sentenza n. 3014/2013 del Consiglio di Stato e al successivo Decreto del Presidente della Repubblica (30 ottobre 2013) che aveva comportato l’annullamento delle norme previste dagli articoli 109, comma 2, e 107 comma 2, del Regolamento appalti (oltre all’Allegato A del Dpr 207/2010), cancellando l’obbligo dell’impresa generale aggiudicataria di subappaltare alle imprese specialistiche lavori per i quali non possiede la qualificazione.
Per sanare le criticità emerse dall’annullamento di due disposizioni fondamentali relative alla qualificazione in materia di lavori pubblici, il legislatore è intervenuto con l’articolo 12 del decreto legge 47/2014 che concede il Governo dodici mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto per trovare una soluzione definitiva alla questione e che dunque resta in vigore fino all’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive.