20 Marzo 2015
Varianti in corso d’opera, chiarimenti dall’ANAC
Il Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) con un recente comunicato è intervenuto in merito alle modalità di trasmissione all’Autorità della documentazione sulle varianti in corso d’opera nei contratti di lavori pubblici. Il problema nasce dall’aggiudicazione delle gare con il criterio del massimo ribasso che ha determinato la criticità delle varianti in corso d’opera con aumento dei costi di realizzazione.
Una prima necessità – spiega l’ANAC – è quella di “assicurare la chiarezza e la coerenza delle informazioni e degli atti da trasmettere” e pertanto è stato predisposto un “modulo di trasmissione” (vedi allegato) in modo che le informazioni salienti richieste dall’art.37, della Legge n.114/2014 e dai precedenti comunicati siano già estratte, controllate e raccolte in elenchi prima della trasmissione. E’ emerso, infatti, che di frequente i dati non sono facilmente desumibili dalla documentazione e non sempre risultano chiaramente organizzati, quando non risultano carenti o assenti. Anche perché, soprattutto in taluni settori, la documentazione è organizzata secondo procedure e modelli che si discostano da quelli previsti dal regolamento di attuazione del Codice dei Contratti.
L’ANAC aggiunge, poi che ciascuna comunicazione deve contenere in allegato l’elenco generale della documentazione con eventuali codici di lettura e consultazione. Lo stesso elenco si troverà nel supporto informatico e ogni documento elettronico recherà un nome idoneo a identificarne i contenuti. Ogni Codice Identificativo Gara (CIG) dovrà essere oggetto di una distinta trasmissione di variante secondo il modello predisposto. Viene chiarito altresì che la comunicazione deve essere inviata anche per le varianti ripetute relative ad un medesimo appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo originario del contratto. Le comunicazioni infatti vanno trasmesse se l’importo dell’appalto a base di gara è superiore alla soglia comunitaria (5.186.000 euro) o se la variante è superiore al 10 % dell’importo del contratto originario.
E’ stata inoltre integrata la documentazione volta a contestualizzare la variante rispetto all’arco temporale del contratto. Da qui la necessità di produrre il verbale di consegna e di sospensione dei lavori (qualora sussista), le proroghe e così via. Ciò vale anche rispetto alla progressione dei lavori: occorre quindi allegare lo stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante e/o la valutazione dei lavori comunque contabilizzati sebbene non sia stato eventualmente possibile trasferire il maturato economico in apposito SAL.
Infine, spetta al responsabile del procedimento (RP) l’accertamento delle cause delle varianti che non deve “riprendere acriticamente le motivazioni del direttore dei lavori, facendo venir meno il rigore dell’accertamento”, ma deve dare invece “puntuale evidenza del percorso logico seguito per accertare autonomamente le cause della variante e del corredo documentale sul quale è basato l’esame motivato dei fatti”.