07 Luglio 2014
Appalti centralizzati: rischio paralisi per il mercato
E’ in vigore dal 1° luglio l’obbligo degli appalti centralizzati per gli enti locali non capoluogo di provincia. La norma, contenuta all’art.9 della legge 89/2014, che ha convertito il decreto “Irpef” 66/2014, preoccupa imprese ed operatori del settore delle costruzioni: il rischio è di paralisi dell’attività contrattuale di una moltitudine di piccoli comuni che dovranno procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni ovvero costituendo un apposito accordo consortile, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o effettuando la gara telematica tramite Consip o un’altra centrale di committenza.
Inizialmente, l’obbligo era stato previsto soltanto per le amministrazioni con una popolazione inferiore a cinquemila abitanti. Ma il decreto Irpef ora lo estende a tutti i comuni non capoluogo, a cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC che l’ha assorbita, non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) qualora non si aggreghino. Inoltre, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione.
Per ANAEPA-Confartigianato Edilizia, l’impatto delle nuove norme desta forte preoccupazione per il rischio concreto di caos nell’attività dei Comuni, colti impreparati dall’immediata operatività delle disposizioni soprarichiamate. Ad aggravare la situazione contribuisce anche l’entrata in vigore della verifica dei requisiti di gara tramite la piattaforma dell’Avcpass, di cui operatori e stazioni appaltanti hanno segnalato diverse criticità in fase di utilizzazione del sistema. A tale proposito, onde evitare di alimentare il clima di incertezza tra le piccole imprese dell’edilizia operanti nei territori già provate dalla crisi, l’Associazione, condividendo la posizione espressa dall’Anci, auspica una proroga dell’obbligo di ricorrere agli appalti aggregati e la deroga per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro e dei lavori urgenti.