24 Giugno 2013
Dl Fare: le misure per l’edilizia
E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno u.s il c.d. “Decreto del Fare” (DL 21 giugno 2013, n. 69), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia ed è entrato in vigore il giorno successivo. Nel testo sono contenute anche numerose previsioni per l’edilizia che lasciano ben sperare per la ripresa del comparto, dal piano per l’edilizia scolastica all’abolizione della responsabilità solidale negli appalti, dal Durc a 180 giorni e alla possibilità di demolire e ricostruire interi edifici senza l’obbligo del rispetto della sagoma.
Nel dettaglio, tra le misure per il rilancio delle infrastrutture, al fine di consentire tempestivamente l’avvio di opere e promuovere la sicurezza di edifici obsoleti, l’art. 18 prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro dal 2014 al 2016 per la riqualificazione degli immobili destinati all’edilizia scolastica. E’ previsto, inoltre, un ulteriore finanziamento di 100 milioni di euro, per l’anno 2014, al programma « 6.000 Campanili», concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.
L’articolo 30 è invece dedicato alle semplificazioni delle lungaggini burocratiche del comparto: si agevolano gli interventi di ristrutturazione edilizia volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell’edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente. Sono ricompresi, nel decreto, tra interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Il Dl interviene anche a semplificare per gli oneri in materia di DURC (Documento unico di regolarità contributiva) per le imprese che partecipano a gare d’appalto, estendendone all’art. 31 la validità a 180 giorni e stabilendo che le stazioni appaltanti acquisiscano il documento attraverso gli strumenti informatici predisposti. In caso di inadempienze, l’invito alla regolarizzazione, tempo 15 giorni, è trasmesso mediante posta elettronica certificata all’interessato dall’Ente competente.
All’art. 41 le disposizioni sulle terre e rocce da scavo chiariscono che il DM n. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) si applica solo alle terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Inoltre, vengono introdotte modifiche all’art. 3 del DL n. 2/12 relativo alle matrici materiali di riporto, indicando i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.
Viene abolita, infine, con l’art. 50 la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore in caso di mancati versamenti IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto. Resta valida la disciplina a oggi vigente per quanto attiene alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.