05 Marzo 2013
Responsabilità solidale, nuovi chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.2 è intervenuta per chiarire ulteriormente alcuni importanti aspetti in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto/subappalto. Il testo precisa che tale normativa è riferita ai soli contratti di appalto come definiti dall’articolo 1655 del codice civile, secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Restano dunque esclusi gli appalti di forniture di beni, i contratti d’opera, i contratti di trasporto, i contratti di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. Anche le stazioni appaltanti, nel caso in cui svolgano appalti pubblici, non rientrano nell’ambito della norma.
La Circolare indica altresì, che la solidarietà nei contratti di appalto non è limitata unicamente al settore edile. Inoltre, al fine di agevolare gli adempimenti, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica.
Ricordiamo che con l’articolo 13-ter del cd. Decreto crescita (22 giugno 2012, n. 83) è stata introdotta la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. In capo al committente, è prevista una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro – nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.
Come chiarito dalle Entrate in un’altra circolare (n. 40/E dell’8 ottobre 2012) che ha recepito le istanze avanzate anche da ANAEPA-Confartigianato, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, per attestare il corretto adempimento degli obblighi fiscali, è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – evitando così un aggravio di oneri burocratici per le imprese.