18 Febbraio 2013

Pratiche edilizie, potenziato lo Sportello Unico (SUE)

I Comuni si erano visti concedere sei mesi entro i quali applicare le disposizioni introdotte in materia di sportello unico edilizia (SUE) dall’art. 13 del dl 22/06/2012, n. 83 (convertito dalla legge n. 134/2012). La fase di adeguamento è scaduta il 12 febbraio us., e se nella maggior parte dei Comuni il Sue è già operativo, la mancanza delle piattaforme informatiche per la presentazione delle pratiche, rischia di far sfumare l’intento di semplificazione ed efficientamento previsto dal Governo.

Ricordiamo che tale riforma ha rafforzato l’istituto dello Sportello Unico per l’Edilizia – già previsto dal Testo Unico dell’Edilizia (art. 5 del DPR n. 380/01) – trasformandolo da strumento di natura istruttoria, a strumento di natura decisoria. In particolare, il SUE rappresenta “l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte”. (art. 5, co. 1 bis)

Il SUE ha, inoltre, l’obbligo specifico di acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati che siano in possesso delle PA, senza la possibilità di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e l’autenticità di tali documenti, informazioni e dati (art. 9 bis); viceversa, le altre amministrazioni non potranno trasmettere direttamente al richiedente atti, pareri, nulla osta e altra documentazione. Tutti le comunicazioni devono, quindi, passare esclusivamente attraverso il SUE (art. 5, co. 1 ter).

In materia di rilascio del permesso di costruire, in particolare, è il responsabile dello Sportello a dover acquisire tutti gli atti o permessi o documenti necessari al fine della conclusione del procedimento, sia interni che esterni allo stesso Comune, compresi gli atti di assenso delle Soprintendenze e in generale delle amministrazioni preposte alle tutele.

Con l’art. 13 si conferma infine la necessità di coordinare l’attività del SUE con quella dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), richiamando l’art. 4, co. 6, del D.P.R. n. 160/10: “salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva”. Pertanto – a prescindere dalle scelte organizzative dei Comuni – dovranno transitare per il canale telematico del SUAP tutte le pratiche di edilizia produttiva.

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