08 Febbraio 2013
Valutazione rischi standard anche per le piccole imprese
Le imprese che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e smi – Testo Unico Salute e Sicurezza) fino al 31 maggio 2013. Dal 1 giugno dovranno quindi effettuare la Vdr sulla base delle procedure standardizzate previste dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro in una nota resasi necessaria a seguito di alcune ambiguità interpretative nate dalla proroga all’autocertificazione concessa dalla Legge di Stabilità (L. 228/2012), nel caso in cui non fossero state pronte le procedure standardizzate.
Il termine iniziale per l’autocertificazione (30 giugno 2012) previsto dal T.U., era stato prorogato dal decreto legge 57/2012 “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e comunque non oltre il 31 dicembre 2012”. Poi l’ulteriore proroga con legge di Stabilità fino al 30 giugno 2013. A tale proposito, il Ministero ha precisato che il termine previsto dal T.U. non prevale rispetto a quello inerente all’entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, giacché esso è lo strumento destinato a sostituire “naturalmente” l’autocertificazione nelle micro e piccole imprese.
Conseguentemente, dal momento che tale decreto interministeriale entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio 2013 è solo da tale data che decorreranno i tre mesi di “tolleranza” per l’utilizzo dell’autocertificazione (cfr. Legge n. 228/2012). Inoltre, poiché il differimento opera “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore” del suddetto decreto interministeriale, la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.