10 Dicembre 2012

Consiglio di Stato: certificato antimafia per lavori in appalto

Per ciascun lavoro è richiesto il certificato antimafia. E’ quanto precisato dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n. 33 (ordinanza 24 settembre 2012) e 34 (ordinanza 19 novembre 2012): per ogni cantiere in cui si effettuano lavori in appalto o subappalto, la Stazione appaltante deve richiedere la documentazione antimafia alla Prefettura della Provincia dove ha sede l’impresa, quindi a prescindere dal luogo del cantiere.

I giudici del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 33/2012, hanno ricordato inoltre che, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), le informazioni del Prefetto “sono richieste dall’amministrazione interessata” (comma 3) e se, a seguito delle verifiche disposte dalla stessa Autorità, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, sono esclusivamente “le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni” che “non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti” (comma 2).

Ciò non toglie che “il Prefetto possa corrispondere con analoghe informazioni alla richiesta di altra amministrazione pubblica”, ma si tratterà pur sempre di diverso provvedimento, il quale avrà specifica efficacia inibitoria della stipulazione, approvazione o autorizzazione nei riguardi di quella amministrazione ed in relazione a quel rapporto in ragione del quale la richiesta sia stata avanzata”, sottolinea il Consiglio di Stato.

Tale normativa resterà in vigore fino all’entrata in vigore del Codice Antimafia (Dlgs 159/2011), di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

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