16 Novembre 2012
ANAEPA: necessari chiarimenti su direttiva pagamenti
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre il decreto legislativo n. 192/2012 per il recepimento della direttiva UE (2001/7) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ma come preannunciato nei giorni scorsi dall’ANAEPA e dalle altre associazioni delle costruzioni, il testo non contiene precisi riferimenti ai lavori pubblici, facendo temere una loro esclusione.
Il settore delle costruzioni è, in Italia, uno tra i settori più colpiti dall’inaccettabile fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione, che secondo le stime ha raggiunto quota di 19 miliardi di euro con pesanti ripercussioni su tutta la filiera. Le imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, stanno affondando a causa dell’insolvenza e della mancanza di credito: in media, le imprese che realizzano lavori pubblici sono pagate dopo 7 mesi e le punte di ritardo superano ampiamente i 2 anni.
In questo scenario, l’applicazione della nuova direttiva sui ritardi di pagamento, e del relativo sistema sanzionatorio, diviene cruciale per consentire alle imprese del settore dei lavori pubblici di sopravvivere facendo valere i propri diritti.
Pertanto, le associazioni imprenditoriali del comparto delle costruzioni (Anaepa-Confartigianato, Ance, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai, Ancpl-Legacoop, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Agci pl, Aniem e Federcostruzioni) hanno firmato un documento congiunto per chiedere al Governo di chiarire, in modo inequivocabile, che l’ambito di applicazione del provvedimento di recepimento della direttiva includa anche i lavori pubblici.
La mancata inclusione dei lavori pubblici creerebbe una inaccettabile disparità di trattamento rispetto alle transazioni relative a servizi e forniture, nonché un disallineamento solo italiano rispetto alle prescrizioni delle istituzioni europee che, infatti, hanno esplicitamente inserito un riferimento al settore dei lavori pubblici nella direttiva stessa (di cui al Considerando n.11).