02 Ottobre 2012
Responsabilità solidale negli appalti, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Con l’articolo 13-ter del DL Sviluppo (n.83/2012, convertito nella Legge 134/2012), in vigore dal 12 agosto 2012, sono state introdotte rilevanti novità per quanto concerne i soggetti responsabili per i versamenti di somme all’erario nel caso di appalto di opere e di servizi.
In particolare, il legislatore ha stabilito che l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Questo nuovo meccanismo presenta tuttavia profili di forte criticità, soprattutto in ambito di sospensione dei pagamenti alle imprese. La responsabilità solidale dell’appaltatore, infatti, viene meno se quest’ultimo acquisisce la documentazione attestante il rispetto degli obblighi tributari, (un’asseverazione di un CAF o di un professionista), ma fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto. La stessa procedura vale tra appaltatore e committente.
Chiarimenti in merito alla corretta applicazione della suddetta norma sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40 dell’8 ottobre. In particolare, in linea con le modifiche normative sollecitate dalla Confederazione, anche su segnalazione dell’ANAEPA al fine di ridurre i conseguenti oneri per le imprese, l’Agenzia ha precisato che in luogo dell’asseverazione prestata dai CAF o dai professionisti abilitati, è possibile rendere una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del Dpr 445/2000), con cui l’appaltatore/subappaltatore conferma l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
La circolare interviene, inoltre, sulla decorrenza della disciplina, specificando che le disposizioni ivi contenute debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.