26 Settembre 2012
Regolamento materiali di scavo non salva i piccoli cantieri. L’ANAEPA interviene
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2012, n. 221, il decreto ministeriale (n. 161 del 10 agosto 2012) recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in attuazione dell’art. 49 del decreto legge 1/2012 (cd. Liberalizzazioni).
Il regolamento, che entrerà in vigore il prossimo 6 ottobre, disciplina le condizioni e i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati non rifiuti, ma sottoprodotti e quindi reimpiegati per nuove opere.
In particolare, il provvedimento prevede che è un sottoprodotto il materiale di scavo che risponda a specifici requisiti, quali:
a) essere generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) essere utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo, ovvero:
– nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
– in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) essere utilizzabile direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’Allegato 3;
d) soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all’Allegato 4.
La sussistenza di tali condizioni è comprovata dal Piano di Utilizzo del materiale da scavo, che deve essere presentato dal proponente all’Autorità competente almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera. Restano esclusi dall’ambito di applicazione regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici.
La disciplina così concepita, tuttavia, non contenendo alcun limite quantitativo di cubatura dello scavato, non esenta dall’applicazione delle nuove norme i cantieri con scavi di piccola entità. Ne consegue che le imprese edili, specialmente quelle artigiane, anche a fronte di opere di dimensioni ridotte, sono sottoposte alle suddette disposizioni e dunque ad ulteriori aggravi in termini amministrativi ed economici.
Pertanto, al fine di ovviare a tale criticità, ANAEPA di concerto con la Confederazione, ha messo a punto un emendamento che quantifica gli scavi minori fissando il limite a 6000 m³, in coerenza con quanto già previsto dall’art. 266, co. 7 del Testo Unico Ambientale (Dlgs 3 aprile 2006, n. 152).
L’emendamento, di immediata operatività, è stato incluso in un pacchetto di proposte di semplificazione su diverse materie, presentato nei giorni scorsi al Ministro Patroni Griffi come R.ETE. Imprese Italia, che dovrebbe essere inserito in un provvedimento di prossima emanazione da parte del Governo (Decreto Semplificazioni-bis).