11 Luglio 2012
Energie rinnovabili per nuove costruzioni
Il 21 maggio u.s. sono entrate in vigore le previsioni contenute all’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva europea 2009/28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. In base a tale articolo, è previsto che l’utilizzo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni debba coprire i “consumi di calore, di elettricità e per il rinfrescamento” in percentuali crescenti nel tempo. In dettaglio, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 è del 20%; del 25% se è dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; del 50% dal 1 gennaio 2017.
Ricordiamo che gli obblighi di cui sopra si applicano negli edifici di nuova costruzione e negli edifici “sottoposti a ristrutturazione rilevante”, ovvero edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale, nonché edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria. L’inosservanza di queste disposizioni comporta il diniego del rilascio del titolo di edilizia abitativa.
Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%; mentre per gli edifici pubblici l’obbligo sale del 10% rispetto ai valori indicati. Le Regioni possono altresì disporre aumenti delle percentuali indicate nel decreto. Il decreto dispone infine che tali prescrizioni non sono da applicarsi nel caso in cui l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e non possono essere soddisfatte con il ricorso a sole energie rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica.