21 Marzo 2012
Terre e rocce da scavo, ammesso il riutilizzo dei materiali da riporto
In attesa di un decreto ministeriale ad hoc, i materiali da riporto possono essere riutilizzati, in quanto considerati come sottoprodotti e non rifiuti. E’ la principale novità contenuta nel Dl Ambiente (decreto n. 2/2012) che, approvato alla Camera, passa ora all’esame del Senato in terza lettura. Secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal Dl sulle liberalizzazioni, le matrici materiali da riporto eventualmente presenti nel suolo, se sussistono determinate condizioni, possono essere considerate sottoprodotti.
Ricordiamo, infatti, che ai sensi del Codice dell’Ambiente è da considerarsi “sottoprodotto”, e non “rifiuto”, qualunque oggetto o sostanza che deriva da un processo di produzione ed è destinato ad essere riutilizzato senza che questo comporti impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Inoltre, i materiali per essere definiti sottoprodotti devono essere riutilizzati nel sito in cui sono stati scavati e devono essere originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante.
Seppur provvisoria, è una norma molto importante che apre la strada a un nuovo riassetto della complessa legislazione delle terre e rocce da scavo e che solleva le imprese dall’onere di rimuovere i materiali da riporto da terra e dal trattarli secondo quanto stabilito dalla disciplina dei rifiuti.
Sulla stessa questione interviene anche l’art. 49 del Dl Liberalizzazioni, che demanda la regolamentazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto-legge.