25 Novembre 2011
Ridotto l’acconto Irpef anche per imprese dell’edilizia
In data 21 novembre 2011 è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede, fra l’altro la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF per il 2011 (la cui seconda o unica rata scade il prossimo 30 novembre), con la conseguenza che tale differenza potrà essere versata direttamente in sede di saldo a giugno del 2012.
A coloro che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura piena spetterà un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione; per coloro, invece, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta ricalcoleranno l’acconto tenendo conto della nuova percentuale, provvedendo nel mese di dicembre alla restituzione delle eventuali maggiori somme già trattenute.
Il DPCM quantifica, inoltre, la riduzione dell’acconto IRPEF anche per il 2012: in tal caso, la riduzione dell’acconto è di 3 punti percentuali. E’ stabilito espressamente, altresì, che il differimento di 17 punti (per il 2011) o di 3 punti (per il 2012), produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’IRPEF: ciò comporta che la prima rata dell’acconto IRPEF resta comunque dovuta nella misura ordinaria (40% del 99%).
La riduzione dell’acconto, con differimento in sede di saldo, è riservata esclusivamente ai soggetti passivi IRPEF, e dunque anche alle imprese artigiane dell’edilizia ed in particolare: imprenditori individuali, soci di società di persone ed s.r.l. trasparenti, collaboratori dell’impresa familiare e lavoratori autonomi. La disposizione interessa, anche, i lavoratori dipendenti o pensionati con redditi diversi (ad esempio, proventi da locazioni o collaborazioni occasionali) sia quando essi abbiano presentato il modello UNICO o il modello 730 e quindi, in tale ultimo caso, l’obbligo del versamento è assolto direttamente dal sostituto d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale.