23 Dicembre 2010
Ritenuta 10%, accolte le ragioni dei Consorzi
In relazione alla problematica concernente l’applicazione sui consorzi della ritenuta del 10% da parte di banche e poste sui bonifici disposti per le spese di interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, prevista dall’art. 25 D.L. 78/2010, l’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 85 del 21 dicembre 2010, ha ufficialmente condiviso l’interpretazione che ANAEPA, di concerto con la Confederazione, ha formulato a riguardo.
L’Agenzia ha chiarito che l’onere della ritenuta del 10% non venga sopportato dal Consorzio, bensì dai soggetti che effettivamente eseguono gli interventi agevolati e ne conseguono i relativi redditi, così da ovviare al considerevole problema di liquidità che ne sarebbe derivato. Si ritiene, pertanto, corretto, che le ritenute subite dai Consorzi di imprese con attività esterna e senza finalità lucrative, per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, possano da questi essere trasferite ai singoli che hanno realmente svolto i lavori.
I Consorzi devono, innanzitutto, utilizzare la ritenuta subita per azzerare il proprio eventuale debito IRES; la residua quota di ritenuta del 10% può essere trasferita alle singole imprese consorziate che hanno eseguito i lavori, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa.