06 Novembre 2026

Previdenza complementare: firmato l’accordo sul Fondo Prevedi

Il 19 ottobre 2026, a Roma, è stato sottoscritto il verbale di accordo sulla previdenza complementare nel settore edile, a firma di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ANCE, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani e CLAAI Edilizia, insieme a Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, parti istitutive di Prevedi, il Fondo pensione negoziale di categoria.

L’intesa richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare l’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, che consente ai contratti collettivi di fissare modalità e misura minima della contribuzione, e l’articolo 14, comma 6, relativo al trasferimento della posizione individuale, il cui ultimo periodo è stato modificato dalla legge di bilancio 2026 con effetto dal 31 ottobre 2026. L’accordo fa inoltre riferimento all’Avviso Comune del 26 maggio 2026, sottoscritto da Confartigianato, Confindustria, Casartigiani e altre Associazioni datoriali confederali con CGIL, CISL e UIL, sul ruolo della contrattazione collettiva nel sistema di welfare nazionale, con specifico riguardo alla previdenza complementare.

Nell’accordo le Parti indicano che i contributi da versare a Prevedi per i lavoratori iscritti sono tre:

  1. il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro, pari a 10 euro mensili al parametro 100, secondo i criteri dell’accordo del 13 gennaio 2015 e alle condizioni previste dagli accordi del 4 e del 15 luglio 2025;
  2. un contributo dell’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore e su base volontaria;
  3. un ulteriore contributo dell’1% della stessa retribuzione, a carico del datore di lavoro, dovuto esclusivamente nel caso in cui il lavoratore versi a Prevedi il contributo a proprio carico, fermo restando quanto previsto per il conferimento del TFR.

Per quanto riguarda il contributo contrattuale, l’accordo conferma quanto già stabilito dai CCNL e dall’intesa del 18 novembre 2014, ovvero che per i lavoratori non ancora aderenti il versamento determina l’iscrizione al Fondo, il contributo non è revocabile né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore è soggetto a uno dei due CCNL di riferimento, mentre quello maturando non è portabile verso forme pensionistiche diverse da Prevedi. Ciascun lavoratore resta comunque libero di destinare al Fondo versamenti ulteriori, e la posizione individuale già maturata, compreso il contributo contrattuale versato, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare dopo almeno due anni dall’iscrizione, secondo la normativa vigente.

Con riferimento al contributo dell’1%, le Parti precisano che l’obbligo del datore di lavoro sussiste solo nei confronti dei lavoratori iscritti a Prevedi che versino la quota a proprio carico, e che il contributo non è pertanto dovuto qualora il lavoratore aderisca a una forma pensionistica complementare diversa dal Fondo di riferimento.

L’accordo ribadisce inoltre che la contribuzione dovuta a Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti per verificare la regolarità della denuncia contributiva mensile, secondo le regole in vigore nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse, e che resta fermo quanto stabilito dall’accordo del 27 aprile 2018 per i Fondi pensione negoziali territoriali Fopadiva (oggi Fondemain), Laborfonds e Solidarietà Veneto.

Viene, infine, precisato che il “bonus contributivo dell’1%”, introdotto dall’accordo del 21 settembre 2023 e prorogato da quello dell’8 ottobre 2025, spetta esclusivamente agli operai iscritti a Prevedi che versino il contributo a proprio carico, e che tale bonus, erogato dalla CNCE a valere sulle risorse del Fondo nazionale Prepensionamento, non rientra tra i contributi a carico del datore di lavoro.

 

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