10 Luglio 2026
Sicurezza sul lavoro: indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sui controlli per il rischio calore nei cantieri
Con l’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi e l’arrivo delle ondate di calore estive, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota interna del 6 luglio 2026, prot. n. 5484, indirizzata ai propri organi di vigilanza sul territorio, avente ad oggetto la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. Fermo restando le indicazioni contenute nelle varie ordinanze regionali sul tema, gli organi di vigilanza sono tenuti a verificare che il datore di lavoro assicuri:
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Aggiornamento del DVR: Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con l’analisi del rischio specifico da stress termico e la previsione di adeguate misure di mitigazione.
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Rimodulazione degli orari: Modifica dei turni lavorativi, favorendo l’anticipazione dell’orario all’alba e la sospensione delle attività nelle ore centrali della giornata (fascia oraria 12:00 – 16:00).
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Pause e rotazione: Predisposizione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e pianificazione della rotazione dei lavoratori nelle mansioni a maggiore indice di gravità.
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Idratazione e abbigliamento: Messa a disposizione di acqua fresca nei cantieri e fornitura di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
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Informazione dei lavoratori: Attuazione di specifici interventi informativi rivolti ai lavoratori e ai preposti relativi ai sintomi del colpo di calore e alle procedure di primo soccorso.
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Sorveglianza sanitaria: Coinvolgimento del Medico Competente per la definizione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti.
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Consultazione del RLS/RLST: Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in merito alla valutazione dei rischi specifici.
La nota richiama altresì i chiarimenti già forniti con la precedente nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023. Nell’ambito degli obblighi generali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, il Datore di Lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni meteo-climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza.
Il medesimo obbligo di intervento grava sulla figura del Preposto, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008, qualora sussistano condizioni di pericolo accertate durante l’attività di vigilanza sul campo.
Si ricorda la possibilità di utilizzare gli strumenti previsionali e di allerta meteo resi disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo (bollettini del Ministero della Salute).


