11 Settembre 2025
Emergenze climatiche: nuove indicazioni INPS per la CIGO

Con la recente circolare n. 121/2025, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative dell’art. 10bis, comma 1, introdotto in sede di conversione in legge (L. 1° agosto 2025, n. 113) del DL 92/25, riguardante i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per la tutela dei lavoratori in caso di emergenze climatiche.
In particolare, le imprese dei settori edile, lapideo ed escavazione, nel il periodo compreso dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, possono richiedere la CIGO in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute a eventi climatici eccezionali, come le ondate di calore, senza che tali periodi vengano conteggiati nel limite massimo previsto di 52 settimane nel biennio mobile.
Inoltre, per le richieste legate a eventi oggettivamente non evitabili (EONE):
- non è dovuto il contributo addizionale, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015;
- non è richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva;
- la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento che ha causato la sospensione o riduzione dell’attività.
La circolare include anche gli allegati tecnici con l’elenco dei codici ATECO interessati e le istruzioni per la compilazione dei flussi UNIEMENS e UNICIG, rispettivamente per il conguaglio dei trattamenti anticipati e per il pagamento diretto da parte dell’INPS.