06 Giugno 2025
Caro materiali e appalti: le modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Con decreto del 8 maggio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio scorso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state definite le modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 26, comma 6-quater, del Decreto-legge 50/2022). Il provvedimento è in attuazione della Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 532, L. 207/2024) che ha prorogato il meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del DL 50/2022, cd DL “Aiuti”, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2025, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardi agli appalti pubblici di lavori.
La Legge di Bilancio 2025, nel modificare l’art. 26, comma 6-quater, del DL.50/2022, ha previsto quale limite massimo di spesa per l’operatività del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, uno stanziamento “di 300 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per l’anno 2026”.
L’accesso al Fondo è previsto per:
- Appalti pubblici di lavori, inclusi affidamenti a contraente generale e accordi-quadro, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, per lavorazioni eseguite, contabilizzate o annotate nel libretto delle misure tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025;
- Accordi-quadro di lavori aggiudicati con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al “Fondo opere indifferibili” (art. 26, comma 7, DL Aiuti), per lavorazioni eseguite o annotate nel medesimo periodo (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025);
- Appalti e accordi-quadro delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ANAS e altri soggetti operanti nei settori speciali che non utilizzano prezzari regionali;
- Contratti affidati a contraente generale da Ferrovie dello Stato e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del DL Aiuti, per opere in corso di esecuzione: in questi casi, è previsto un incremento del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025.
Le istanze devono essere inviate tramite la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, rispettando le seguenti finestre temporali:
- 1ª finestra: dal 1° al 31 luglio 2025, per lavorazioni eseguite tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025;
- 2ª finestra: dal 1° al 28 febbraio 2026, per lavorazioni eseguite tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2025.
Ogni istanza deve contenere informazioni dettagliate sul contratto, sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle risorse disponibili e sull’importo richiesto.
Il Ministero esaminerà le istanze ricevute entro i seguenti termini: il 31 ottobre 2025 per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 (I finestra); il 31 maggio 2026 per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 (II finestra). Il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico delle domande, emanando decreti direttoriali adottati nei termini indicati, solo laddove le risorse siano disponibili. Il trasferimento delle somme riconosciute avverrà entro 90 giorni dall’adozione dei decreti, nel rispetto del limite massimo di spesa previsto.