26 Maggio 2025

Sicurezza sul lavoro: in G.U. l’accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio us. entra in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 che ridefinisce in maniera organica la disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, sostituendo integralmente i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. L’Accordo si pone l’obiettivo di semplificare, razionalizzare e rafforzare la qualità della formazione, introducendo nuove regole per soggetti formatori, modalità didattiche, requisiti dei docenti, e tracciabilità dei percorsi.

Un punto di particolare rilievo dell’accordo riguarda la formazione dei Datori di Lavoro che intendono assumere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP). L’Accordo riconferma questa possibilità, ma ridefinisce il percorso formativo in due fasi: un modulo comune di otto ore, valido per tutti i settori, seguito da moduli tecnico-integrativi la cui durata varia da 12 a 16 ore in funzione del codice ATECO (per esempio, 16 ore per agricoltura e costruzioni, 12 ore per pesca o sanità residenziale). La verifica finale dell’apprendimento e il rilascio di un attestato con validità nazionale restano elementi imprescindibili. È previsto, inoltre, che tutto il percorso venga concluso entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo: i Datori di Lavoro che abbiano già seguito corsi conformi avranno riconosciuto il loro percorso e potranno aggiornarsi secondo le nuove regole a partire dalla data di completamento precedente.

Tra le altre novità introdotte nell’accordo si segnala:

  • Testo unico per la formazione
    Tutti i percorsi formativi — lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e coordinatori — sono riuniti in un unico “testo base”, che definisce in modo omogeneo contenuti minimi, modalità di erogazione, durata, verifica e aggiornamento.

  • Categorie di soggetti formatori e repertorio nazionale
    Vengono chiaramente definite tre tipologie di enti abilitati alla formazione (istituzionali; accreditati a livello regionale; organismi paritetici, fondi interprofessionali e parti sociali) ed è istituito presso il Ministero del Lavoro un repertorio nazionale per assicurarne trasparenza e controllo.

  • Progetto formativo e progettazione didattica
    Ogni corso richiede un progetto formativo dettagliato, con obiettivi, contenuti, metodologie, tempi, modalità di verifica dell’apprendimento e criteri per il rilascio dell’attestato.

  • Modalità di erogazione flessibili e disciplinate
    È confermata la possibilità di svolgere la formazione in: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning (solo per le parti di aggiornamento e nei casi previsti), modalità mista. Per ciascuna modalità sono precisate condizioni e limiti, a garanzia di efficacia e qualità.

  • Verifica finale obbligatoria
    Tutti i percorsi si concludono con una prova di apprendimento documentata da verbale: obbligatoria anche per i corsi generali rivolti ai lavoratori.

  • Durata e contenuti di formazione generale e specifica

    • Formazione generale: minimo 4 ore, credito formativo permanente;

    • Formazione specifica: 4, 8 o 12 ore in base alla classe di rischio (basso, medio, alto), con aggiornamenti periodici che garantiscono l’adeguatezza ai rischi effettivi dell’azienda.

  • Archiviazione e tracciabilità decennali
    Il “fascicolo del corso” — registro presenze, elenco docenti, verbali di verifica, progetti e attestati — deve essere conservato per almeno 10 anni, anche in formato digitale.

Per agevolare la transizione al nuovo sistema e non interrompere i percorsi formativi in corso, l’Accordo prevede specifiche misure transitorie:

  • fino a dodici mesi dall’entrata in vigore sarà possibile avviare corsi secondo i vecchi Accordi del 2011 e del 2016 (nonché secondo l’Allegato XIV previgente al D.Lgs. 81/2008);
  • i Datori di Lavoro destinati al DL-RSPP dovranno completare il loro iter formativo entro ventiquattro mesi;
  • per lavoratori, dirigenti e preposti si riconosce automaticamente il credito formativo già acquisito;
  • nel caso dei preposti, se la formazione supera i due anni di anzianità al momento dell’entrata in vigore, sarà necessario un aggiornamento entro dodici mesi.

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