04 Marzo 2025
RENTRI: le schede informative del Ministero su FIR e Registri

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico-operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha pubblicato nuove schede informative sul sito ufficiale del RENTRI (www.rentri.gov.it) per chiarire alcuni dei dubbi operativi più comuni tra gli operatori, con particolare riguardo al Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e al Registro di carico e scarico.
Tra i principali chiarimenti:
- Utilizzo dei timbri su FIR cartaceo. È consentito l’uso di timbri durante la compilazione del FIR, purché contengano tutti i dati necessari dei soggetti coinvolti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
- Utilizzo dei FIR in ordine cronologico di vidimazione. I formulari non devono essere necessariamente usati nell’ordine cronologico con il quale sono stati vidimati. La data di emissione del FIR deve essere uguale o antecedente alla data di inizio trasporto.
- Data di emissione del FIR. Deve essere inserita dall’utente dopo la stampa ed essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto. La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA).
- Peso presunto /verificato in partenza: La casella “peso verificato in partenza” va barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore. Non è obbligatorio barrare la casella “peso verificato in partenza” anche se si dispone di uno strumento di misurazione del peso. Il destinatario deve riportare la “quantità accettata” espressa in kg (chilogrammi) anche se risulta barrata la casella “verificato in partenza”. Per chiarimenti su come annotare l’esito del conferimento consultare la scheda Annotazione dell’esito del conferimento.
- Utilizzo dei timbri su FIR cartaceo. È consentito l’uso di timbri durante la compilazione del FIR, purché contengano tutti i dati necessari dei soggetti coinvolti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante.
- Correzione del FIR. Non è possibile apportare correzioni al FIR cartaceo. Le istruzioni specificano che nel campo annotazioni del FIR è possibile inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
Tutte le altre schede informative sono disponibili al seguente link.