07 Ottobre 2024

Patente a crediti: le prime FAQ dell’Ispettorato  

L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato le prime FAQ in merito al rilascio della Patente a crediti, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024 – e della Circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

Nella prima risposta, l’INL conferma che l’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale è in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini – chiarisce l’INL – la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

Con il secondo quesito, richiamando i contenuti della circolare 4/2024 dell’INL, si esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Viene poi preso in esame il caso di una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più Dvr e più Rspp (responsabile del servizio prevenzione e protezione), due dei sei requisiti necessari per l’autocertificazione e per il rilascio della patente: veniva chiesta un’interpretazione della norma che indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP. In tale caso, per l’INL, qualora siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

L’ultima richiesta di chiarimento è sull’oggetto dell’autocertificazione, in considerazione del fatto che il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconti sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. A tal proposito, l’Ispettorato evidenzia che la dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

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