27 Marzo 2024
Bonus edilizi: stretta su cessione crediti e sconto in fattura
Ennesimo, inaspettato intervento del Governo sul superbonus. Stando alle bozze circolate dopo il Consiglio dei ministri di ieri, il provvedimento riduce e burocratizza ulteriormente le maglie della cessione e dello sconto impattando fortemente, ancora una volta , sulle MPI e sulla valenza sociale degli interventi come nel caso degli immobili danneggiati da eventi sismici.
E’ evidente che senza un ripensamento il provvedimento inciderà negativa sui contratti già in essere ma di cui non è ancora stata iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate e il ritorno alla normalità delle zone terremotate.
Confartigianato auspica un ripensamento da parte del Governo della disposizione, consegnando al Parlamento, in assenza di modifica prima della pubblicazione del D.L. in G.U, l’impegno di un intervento correttivo.
Con il decreto-legge approvato lo scorso 26 marzo sono state introdotte nuove disposizioni volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento – si legge nel comunicato del Governo – si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.
In particolare, il provvedimento prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora in vigore lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni. L’opzione per sconto e cessione potrà essere ancora effettuata in relazione alle spese sostenute per i predetti interventi solo se entro il giorno antecedente a quello di entrata in vigore del decreto risulti una delle seguenti situazioni:
- sia già stata presentata la CILA (per interventi non condominiali);
- risulti presentata la CILA ed adottata la delibera assembleare (per interventi condominiali);
- risulti adottata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione);
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (per gli interventi diversi dal superbonus per i quali è richiesto il titolo);
- siano già iniziati i lavori, oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi con versamento di un acconto se gli interventi non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo (interventi diversi dal superbonus).
Il decreto prevede, tra l’altro:
- l’esclusione della possibilità, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), dell’applicazione della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
- l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili con un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determinerebbe l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
- la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.