30 Ottobre 2023
Appalti pubblici: da ANAC indicazioni sulla compilazione del CEL
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D.lgs.. n. 36/2023), l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici, ha provveduto a fornire indicazioni in merito alla compilazione dei certificati esecuzione lavori (CEL), ai fini della qualificazione della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale.
Con il Comunicato del Presidente ANAC del 03 ottobre us., l’Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili e provvedono alla relativa trasmissione mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale dell’Autorità.
Tale pubblicazione si è resa necessaria nelle more dell’aggiornamento da parte di ANAC dei modelli da utilizzare per l’emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice.
Fino a nuove indicazioni – chiarisce l’Autorità – le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorità mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale ANAC.
Come previsto dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 272, sono acquisiti nel Casellario informatico i certificati dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.
In caso di subappalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici. L’ANC spiega che questa indicazione è necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza. L’emissione di un’unica certificazione consente, inoltre, di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.
Nel comunicato del presidente Anac sono forniti chiarimenti anche sul corretto utilizzo dell’Allegato B.1 e sull’emissione di certificati per interventi che prevedono l’esecuzione di lavori nella categoria OG 11 (Impianti tecnologici).
Apprezziamo particolarmente questo provvedimento dell’ANAC – afferma il Presidente di ANAEPA Stefano Crestini – che recepisce pienamente l’ottima previsione normativa contenuta nel comma 20 dell’articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023 di cui ci sentiamo ispiratori (e che nel vecchio codice era rubricata al comma 22 dell’articolo 105 ), poiché valorizza la partecipazione agli appalti delle micro e piccole imprese con l’attribuzione dei CEI a chi effettivamente esegue i lavori. Si mette così in trasparenza tutto il ciclo dell’appalto, valorizzando la fisiologia del processo esecutivo dell’opera o del servizio e, nei fatti, si superano i potenziali rischi connessi alla lunga catena del subappalto. Ovviamente tale scelta garantirà comunque anche tutta la filiera degli esecutori che potranno vantare il CEL per la dimostrazione dei requisiti tecnici necessari anche l’attestazione di qualificazione.