01 Agosto 2022
Lavoro e rischio caldo: le istruzioni per la cassa integrazione ordinaria
Inps e Inail hanno reso note, in un comunicato congiunto, le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate.
La causale “eventi meteo” – chiarisce l’Inps – è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate. Al riguardo, con le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 è stato precisato che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale: la valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo” deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che in generale sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
L’Inps spiega inoltre che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. Nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l’Inps provvederà infatti ad acquisire autonomamente i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive.
Si ricorda, infine, che l’Inail ha predisposto di recente delle linee guida con un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro.