09 Marzo 2022
Dal MEF chiarimenti sull’applicazione del Superbonus
Nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera dell’8 marzo scorso il sottosegretario Federico Freni ha risposto ad alcune interrogazioni presentate per risolvere talune problematiche applicative in materia di bonus fiscali edilizi e di Superbonus.
In particolare, con riferimento al bonus mobili, si richiamano i contenuti della circolare dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, n. 7/E: per beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che l’intervento edilizio sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Rientrano in tale categoria anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Peraltro, nella circolare n. 7/E del 2021, è stato anche ribadito che la fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, e altro) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Il caso in oggetto è un «ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale» ovvero di «installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione» dell’impianto fotovoltaico già installato (e, quindi, presumibilmente, sempre al servizio dell’unità immobiliare del singolo condomino): in entrambe le circostanze si tratterà di «intervento su singola unità immobiliare» (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria e sarà dunque possibile, per il condomino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili.
In un altro quesito viene poi chiesto se potessero essere ricomprese nel cosiddetto «bonus verde» anche i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. In tale contesto, il MEF ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi.
Per quanto attiene, invece, alla possibilità di fruizione del Superbonus fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e successiva ricostruzione (disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234), viene specificato che la proroga non interessa anche gli «edifici unifamiliari». In quest’ultimo caso il beneficio scadrà il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che entro il 30 giugno sia raggiunto almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Un dubbio applicativo sollevato concerne gli interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus ed Ecobonus 110 per cento), se la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell’intervento complessivo sulle unità familiari possa riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e se, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori.
Nella risposta si richiama il chiarimento già fornito al riguardo dall’Agenzia delle entrate con la Faq n. 3 del 2022, «secondo cui la predetta percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato». A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus.
Con riferimento, alle spese per le sonde geotermiche, il Ministero per la transizione ecologica, nel fornire precisazioni circa la previsione di massimali per le spese sostenute per le pompe di calore geotermiche diversi dai massimali fissati per i pannelli solari, ha sottolineato che indicazioni puntuali in merito saranno fornite con apposito decreto ministeriale prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un ultimo quesito, infine, è volto a chiarire se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisca comunque manutenzione straordinaria: al tal proposito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fa presente che la risposta dovrebbe essere di carattere affermativo dato il tenore letterale del primo periodo del comma 13-ter dell’articolo 119 che stabilisce che «gli interventi (…) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)»..