02 Marzo 2022
Caro materiali: compensazioni prezzi anche per il primo semestre 2022
Viene rifinanziato con 150 milioni di euro per il primo semestre del 2022 il Fondo di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, che saranno erogati sulla base di un nuovo meccanismo basato sulle rilevazioni dell’Istat. Lo prevede l’articolo 25 del Dl Energia (Decreto-legge n. 17/2022), pubblicato il 1° marzo in Gazzetta Ufficiale, recente misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Obiettivo della norma è far fronte anche nel primo semestre dell’anno 2022 agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il meccanismo di compensazione già utilizzato nel 2021.
Entro il 30 settembre 2022 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, dovrà procedere alla determinazione con proprio decreto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto Mims con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Mims. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
I contributi del Fondo possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti in compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente.
Testo DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 (GU Serie Generale n.50 del 01-03-2022)