23 Novembre 2021

Dl “antifrode”: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia ha implementato le FAQ dell’area tematica “Superbonus 110%” con le prime risposte ufficiali ai quesiti in materia di visti di conformità ed asseverazioni sollevati da associazioni e operatori del settore. Si ricorda che il nuovo obbligo previsto a decorrere dal 12 novembre 2021 (D.L. 157/2021), per lo sconto/cessione delle detrazioni ordinarie e per l’utilizzo diretto del Superbonus in dichiarazione dei redditi (salvo alcune circostanziate eccezioni) determina per il contribuente:

• la richiesta del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti;

• l’ottenimento da parte del tecnico abilitato dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

Nella risposta n. 1, relativa all’entrata in vigore della nuova disciplina, l’Agenzia conferma che i nuovi obblighi non si applicano alle comunicazioni relative a fatture ricevute dal fornitore, per le quali siano stati assolti i relativi pagamenti, ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021. In pratica, se è stata emessa una fattura con evidenziato lo sconto in fattura con data antecedente il 12 novembre 2021 e, sempre prima di tale data, il beneficiario dell’agevolazione abbia pagato l’importo dovuto (bonifico parlante), il contribuente potrà inviare la comunicazione per esercitare l’opzione per lo sconto senza adempiere agli obblighi introdotti dal nuovo decreto Controlli e quindi priva del visto e dell’asseverazione della congruità delle spese.

Tra le numerose risposte fornite dell’Agenzia, viene inoltre ribadito che è possibile adottare ai fini di verificare la congruità della spesa i criteri previsti dal D.M. 6 agosto 2020, compresi gli allegati. Nell’Allegato A, punto 13, del D.M. “Requisiti” (6 agosto 2020) viene previsto che il tecnico abilitato:

– debba asseverare che i costi per tipologia di intervento sono non superiori ai “prezzari” predisposti dalle regioni/province autonome o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide DEI (Genio Civile) e ai costi individuati con Decreto del Ministro della transizione ecologica (da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del D.L. n. 157/2021);

– nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso (compresi quindi i prezziari DEI).

Un’altra importante indicazione riguarda l’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, che deve verificare unicamente la congruità della spesa e non anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione.

Infine, si precisa che i tecnici abilitati all’asseverazione del Superbonus 110% possono asseverare anche i bonus previsti dal D.L. n. 157/201.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia accoglie con soddisfazione la pubblicazione di questi primi chiarimenti sulla nuova disciplina: “Si tratta di risposte concrete – ha commentato Stefano Crestini, il Presidente di ANAEPA –  a fronte di alcune criticità emerse relativamente alla carenza di precise e specifiche indicazioni normative che rischiavano di rallentare, di fatto, l’utilizzo delle detrazioni e delle cessioni dei crediti per lavori edilizi a discapito dei tanti contribuenti ed imprese che operano con correttezza sul mercato”.

 

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