16 Novembre 2021
Dissesto idrogeologico: aggiornati i criteri per finanziamenti
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, sono aggiornati i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. In particolare, l’allegato I al decreto, che dà attuazione all’art.10, comma 11, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116, detta i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico ai fini dell’ammissione a finanziamento. I criteri di selezione e la sequenza di accertamento non si applicano nel caso di interventi di manutenzione ordinaria.
Per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono previste tre fasi distinte:
- Fase 1: fase di inserimento dei dati e validazione da parte delle Regioni;
- Fase 2: fase di valutazione dell’intervento da parte dell’Autorità di bacino Distrettuale;
- Fase 3: fase di convalida intervento e assegnazione punteggio.
Al Ministero della Transizione Ecologica il coordinamento e la supervisione delle tre fasi.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni comunicano al Ministero della transizione ecologica il nominativo del Soggetto responsabile della programmazione regionale, nonché dei soggetti da questo abilitati all’accesso alla piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo – ISPRA), nella quale sono inserite le richieste di finanziamento.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica degli avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le regioni procedono all’aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già presentate seguendo le procedure e le modalità di cui all’allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento, le richieste già presentate si intendono ritirate.
Nel decreto si distinguono in due tipologie criteri per la determinazione delle priorità di intervento e fanno riferimento a parametri relativi a peso, classe, punteggio e valore pesato:
- criteri comuni: sono quelli che riguardano i campi delle schede relativi a “localizzazione dell’intervento”, “finanziamento e progetto”, “classificazione dell’area”, “esposizione e vulnerabilità”, che sono comuni alle diverse tipologie di dissesto (alluvione, frana, erosione costiera, valanga, tipologia mista);
- criterio dell’esistenza di misure di compensazione e mitigazione: che sono intese a ridurre o a sopprimere l’impatto negativo dell’opera (mitigazione) o a realizzare altre opere che abbiano valenza ambientale non strettamente collegate agli impatti dell’opera.