12 Novembre 2021
Bonus edilizia e Dl controlli: serve più tempo alle imprese
Obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese anche per lo sconto e cessione delle detrazioni edilizie ordinarie, nonché per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione 110%. Lo prevede il decreto-legge approvato il 10 novembre in Consiglio dei ministri in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Il Dl 157/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.269 del 11-11-2021, in vigore da oggi 12 novembre, introduce controlli e nuovi adempimenti in caso di interventi che danno luogo a detrazioni edilizie, sia ordinarie che 110%, soprattutto nelle ipotesi in cui il relativo credito è ceduto o scontato direttamente in fattura.
Tra le novità contenute nel provvedimento, il decreto all’articolo 1 comma 1 estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il Superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Viene, inoltre, esteso l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali ordinarie per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Per ottenere il visto di conformità è necessario che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute. Ai fini della congruità delle spese è possibile fare riferimento, oltre che ai prezzari, anche ai valori massimi che, per talune categorie di beni, saranno espressamente individuati con un decreto del Ministero della Transizione Ecologica da emanare entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge. Dovranno essere forniti chiarimenti ufficiali ed urgenti in merito ai soggetti abilitati e ai contenuti dell’asseverazione.
Ai fini del controllo preventivo della correttezza di tali operazioni, in base a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto, le cessioni dei crediti relativi alle detrazioni edilizie (sia 110% che detrazioni ordinarie) e di quelli riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (affitti, sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro) sono passibili di sospensione, fino a 30 giorni, da parte dell’Agenzia delle entrate se presentano profili di rischio. A tal fine sarà emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per definire i relativi criteri e modalità.
“Al riguardo, pur condividendo le finalità della norma, che potrà effettivamente contrastare l’uso distorto degli incentivi del settore casa e tutelare i tanti contribuenti ed imprese che operano con correttezza sul mercato, occorre evidenziare il rischio che tali disposizioni mettano in pausa la fase di ripresa del settore che si sta consolidando”, ha commentato il Presidente di ANAPA Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini. “Con l’entrata in vigore del provvedimento, sotto forma di decreto-legge – prosegue Crestini – per i cantieri già attivi e le lavorazioni in essere, si complica la possibilità di esercitare l’opzione dello sconto in fattura e, conseguentemente, l’ulteriore cessione del credito fiscale per acquisire liquidità. E le conseguenze per le imprese edili che hanno investito nei bonus edilizi sono facilmente immaginabili”. “A ciò si aggiunge la carenza di specifiche indicazioni normative sui contenuti e sulle modalità di rilascio dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un professionista abilitato. Appare evidente quindi come occorra più tempo per le imprese per adeguarsi alla normativa evitando così che il decreto diventi controproducente per tutta la filiera”, conclude il Presidente di ANAEPA.