25 Ottobre 2021
Materiali Superbonus: prezzari DEI non provano i requisiti
L’inclusione dei prodotti per l’edilizia nel prezzario delle Dei non costituisce di per sé garanzia circa la conformità degli stessi per accedere al Superbonus. Lo ha chiarito l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) in una recente nota con la quale informa i professionisti e gli operatori interessati riguardo alla conformità dei materiali ai requisiti previsti dal Dm 6 agosto 2020 (il cosiddetto Decreto Requisiti) ai fini delle ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali dell’Ecobonus e Superbonus.
A tal proposito, l’ENEA spiega come sia compito dei professionisti acquisire la documentazione necessaria che dimostri l’idoneità normativa dei prodotti utilizzati. In particolare, per i materiali e sistemi isolanti, ai fini della verifica della garanzia di conformità delle caratteristiche termiche degli stessi, occorre far riferimento alla “Nota sulle prestazioni dei materiali isolanti“.
Come indicato al punto 13 dell’allegato A del «Decreto Requisiti» 6 agosto 2020, per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, il tecnico abilitato deve allegare il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento (verifica di congruità dei costi), nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti;
b) in alternativa ai suddetti prezziari, si farà riferimento ai prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell’edilizia» edite dalla casa editrice DEI – Tipografi a del Genio Civile.
Nel caso in cui i prezzari di cui ai punti precedenti non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I del medesimo «Decreto Requisiti».
Quindi ora l’ENEA, a seguito di richieste di chiarimento pervenute, ha precisato che gli elenchi Dei non attestano la conformità dei prodotti al Dm del 6 agosto 2020 per la verifica della congruità delle spese effettuate nell’ambito degli interventi del 110 per cento e che spetta ai professionisti, in fase di asseverazione, acquisire la documentazione necessaria che dimostri l’idoneità normativa dei prodotti utilizzati.