21 Ottobre 2021
Superbonus e bonus facciate: le risposte del MEF
La viceministra dell’economia e delle finanze Laura Castelli, nel corso del question time del 20 ottobre scorso presso la Commissione VI della Camera ha fornito interessanti indicazioni sull’applicazione del Superbonus e degli altri bonus edilizi.
In particolare, sulla proroga del «Superbonus al 110 per cento» e degli ulteriori bonus legati all’abitazione in scadenza a fine anno (sismabonus, eco bonus, ristrutturazione, facciate e verde), la viceministra ha evidenziato che sono in corso di predisposizione specifiche iniziative normative volte a rimodulare la disciplina dei bonus edilizi nel disegno di legge di bilancio per il 2022 in coerenza con le previsioni della Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanze.
Riguardo alla possibilità di fruire del cd. bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente, nella risposta si osserva che:
– ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
– per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
– per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’opzione può essere esercitata anche relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate). La detrazione in questione, attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Viene poi confermato che il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.
Ciò premesso, nella risposta si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Infine, in merito alla possibilità che, tra le spese ammesse al Superbonus, rientrino anche quelle sostenute nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche, per la parte corrispondente al volume demolito, viene chiarito che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».
Sul punto, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, ha chiarito che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi – trainanti e trainati – di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.
In tale caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus rispetto ai quali, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta per le spese riferite all’intero intervento.