24 Luglio 2021

Compensazioni caro materiali, il Sostegni-bis è legge

Con la pubblicazione in Gazzetta (supplemento ordinario n. 176 del 24 luglio 2021) è entrata in vigore la legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del DL 73/2021 “Sostegni bis” recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Una delle principali novità è la norma fortemente sostenuta da ANAEPA-Confartigianato Edilizia che introduce disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

L’articolo 1-septies , inserito nel corso dell’esame in prima lettura al fine per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell’anno 2021, prevede:

  1. l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 1);

  2. la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (commi 2-4);

  3. l’applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l’anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 5);

  4. l’utilizzazione per le compensazioni delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d’asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni (comma 6);

  5. l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici (commi 7 e 8);

  6. l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse (comma 8).

 

Testo G.U. del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge 23/07/2021, n. 106 

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