20 Maggio 2021

Rifiuti da costruzione: nuovi chiarimenti dal MiTE

Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato una nuova circolare allo scopo di fare chiarezza a seguito dei numerosi quesiti pervenuti sulle recenti modifiche del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) introdotte dal recepimento del pacchetto di direttive comunitarie sull’economia circolare ed in particolare dal D.Lgs. 116/2020.

Diverse sono le questioni di interesse e di diretto impatto per il settore dell’edilizia, a partire dai rifiuti da costruzione e demolizione: con particolare riferimento ai materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale nonché quelli oggetto di abbandono, è stato chiesto al Ministero di chiarire se, ai fini della classificazione, prevalga la loro natura o la loro origine. I rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, si legge nel documento, se prodotti da attività di impresa debbano essere classificati come rifiuti speciali.

In merito ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da costruzioni e demolizione sono da considerarsi rifiuti urbani, solo se per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell’abbandono.

Con riferimento, invece, ai residui dalle attività di manutenzione del verde pubblico o privato (art. 185), nella circolare si evidenzia che non sono classificati come rifiuti se:

–              sono costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso

–              derivano da buone pratiche colturali;

–              siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

Se impiegati in processi diversi da quelli sopraindicati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006.

 Se i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti devono essere qualificati come rifiuti distinguendo le seguenti casistiche:

a) rifiuti urbani: materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico o materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati (EER 200201)

b) rifiuti speciali: materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato da un’attività d’impresa (non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. 116/2020)

Infine, per le attività manutenzione, piccoli lavori edili, pulizia e sanificazione (art. 193), il Ministero spiega che è possibile trasportare i rifiuti prodotti dal cantiere alla sede legale dell’impresa con documento di trasporto DDT in alternativa al formulario trasporto rifiuti. In ogni caso, in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo.

Per la definizione di “piccoli lavori edili”, la norma non indica quantità o limiti dimensionali. Occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. D’altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie.

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